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DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N.172 - ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

23-12-2020
Dal presente LINK è possibile accedere al testo del DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N.172 - ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n.313 del 18 dicembre 2020, che introduce le misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi all'attuale emergenza, in vista delle festività natalizie.
Si ricorda pertanto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 Dicembre 2020 e il 6 Gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2020) si applicano le misure previste per la ZONA ROSSA, secondo il D.P.C.M. 3 Dicembre 2020.
Nei restanti giorni 28, 29 e 30 Dicembre 2020 e 4 Gennaio 2021, si applicano le misure previste per la ZONA ARANCIONE secondo il D.P.C.M. 3 Dicembre 2020.
Per la ZONA ROSSA, si ricorda che gli spostamenti sono consentiti SOLO per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, attestabili tramite AUTODICHIARAZIONE.
Per la ZONA ARANCIONE si ricorda che, in merito al divieto di spostamenti, si ricorda la deroga al divieto di spostamento tra comuni aventi meno di 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini. Non è possibile raggiungere i capoluoghi di provincia. Gli spostamenti potranno avvenire con relativa giustificazione mediante AUTODICHIARAZIONE, indicando le motivazioni nella parte in cui si fa riferimento a "motivi ammessi dalle vigenti normative".
Inoltre, per tutto il periodo tra il 24 Dicembre 2020 e il 6 Gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno, in arco temporale tra le ore 05:00 e le ore 22:00 e nei limiti di DUE PERSONE. Non vengono ricompresi in questi limiti i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.
Si fa notare che, oltre allo spostamento per raggiungere l'abitazione privata di destinazione, è sempre possibile, tra le 05:00 e le 22:00 tornare presso la propria abitazione di residenza, fermi restando il divieto di spostamento serale e notturno.
L'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. p) e q) del D.P.C.M. 3 Dicembre 2020, trovando comunque applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto "coprifuoco".